Divorzio, divorziare, con facilità
Con divorzio si intende il processo legale che pone fine al matrimonio. Oggigiorno è molto diffuso, ma in Italia si possono trovare problemi nella procedura, a causa di una lunga tradizione cattolica che ha atrofizzato in un certo senso lo sviluppo in termini di rapidità e la deburocratizzazione del divorzio.
Ma è un evento molto comune, basti pensare che in ambito socio-psico-pedagogico, in concomitanza con il costante e progressivo aumento delle separazioni familiari, sono comparsi molti studi relativi agli effetti della fine del matrimonio sui partner e soprattutto sui figli.
L’art. 1 della Legge n. 898/1970 afferma che «il giudice pronuncia lo scioglimento del matrimonio [...] quando [...] accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita».
Il Tribunale prima di dichiarare lo scioglimento del vincolo matrimoniale (se si tratta di matrimonio solo civile, cioè celebrato davanti all’Ufficiale dello stato civile) o la cessazione degli effetti civili del matrimonio (se si tratta di matrimonio concordatario), dovrà accertare l’esistenza di due condizioni.
- La prima, di natura soggettiva, è costituita dalla fine:
- della comunione materiale tra i coniugi, costituita dalla stabile convivenza, da un’organizzazione domestica comune, dal reciproco aiuto personale e dalla presenza di rapporti sessuali;
- della comunione spirituale consistente nell’affetto reciproco, nell’ascolto, nell’aiuto e nel sostegno psicologico reciproci, nella comprensione e nella condivisione dei problemi, su cui si fonda l’affectio coniugalis che li lega in una vera comunanza di vita e di spirito.
- La seconda, di natura oggettiva, costituita dall’esistenza di una delle cause tassativamente previste dalla legge (art.3 Legge 898/1970):
- che sia stata omologata la separazione consensuale oppure sia stata pronunciata, con sentenza definitiva, la separazione giudiziale e siano trascorsi almeno tre anni dall’udienza presidenziale (che è la prima udienza, in ambedue i casi);
- che uno dei coniugi sia stato condannato all’ergastolo o a qualsiasi pena detentiva per reati di particolare gravità;
- che uno dei coniugi, cittadino straniero, abbia ottenuto nel suo paese l’annullamento o lo scioglimento del matrimonio ovvero abbia contratto nuovo matrimonio;
- che il matrimonio non sia stato consumato;
- che sia stato dichiarato giudizialmente il mutamento di sesso di uno dei coniugi.
La dichiarazione di nullità del matrimonio religioso comporta anche la cessazione degli effetti civili, tra cui l’obbligo al pagamento degli alimenti, fatti salvi gli effetti del matrimonio putativo.
Per la legge italiana deve trascorrere un periodo minimo di 3 anni dalla separazione prima di ottenere il divorzio.
Divorzio breve: attuazione del divorzio in maniera più veloce. Abbreviazione dei tempi, semplificazione delle procedure e riduzione delle spese per ottenere lo scioglimento del vincolo coniugale come già avviene in vari paesi. Ad es. in Spagna la procedura dura da sei mesi a un anno e mezzo; in Perù tre mesi nei municipi o presso i notariati.